Islam e aborto.
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Islam e aborto. Italia e aborto.
Il confronto tra Italia, Tunisia, Egitto, Marocco e Iran mostra modelli giuridici profondamente diversi, che spaziano dal libero accesso all'aborto fino al divieto quasi totale, influenzati dal peso della religione e della tradizione.
Focus sui singoli Paesi
- Italia (Modello Occidentale/Laico)La Legge 194/1978 garantisce l'interruzione volontaria di gravidanza come un diritto sanitario gratuito. Sebbene l'accesso legale sia privo di vincoli morali nei primi 90 giorni, l'ostacolo principale è pratico: la forte presenza di medici obiettori di coscienza rende difficile la tempestività dell'intervento in molte strutture pubbliche. Di contro, l'uso dell'aborto farmacologico (pillola RU486) è in costante e netta crescita sul territorio nazionale.
- Tunisia (L'eccezione nel mondo arabo)Rappresenta un unicum nel panorama dei Paesi a maggioranza musulmana. Ha legalizzato l'aborto su richiesta nel 1973 (addirittura prima dell'Italia e della Francia) sotto la presidenza di Habib Bourguiba, inizialmente come misura di pianificazione demografica. Nonostante una legge molto progressista, le donne non sposate affrontano ancora un forte giudizio e stigma morale da parte del personale sanitario.
- Egitto (Il rigore penale)L'Egitto applica una delle linee più dure al mondo. L'aborto è regolato dal Codice Penale del 1937, che lo considera un reato grave. L'unica deroga non punibile è il pericolo imminente di morte per la partoriente. Le donne che interrompono la gravidanza per motivi socio-economici o perché frutto di relazioni fuori dal matrimonio rischiano pene detentive da 6 mesi a 3 anni.
- Marocco (Il dibattito bloccato)In Marocco l'aborto resta un reato punibile con il carcere. Nonostante anni di mobilitazioni da parte delle associazioni per i diritti umani per estendere la legalità almeno ai casi di stupro, incesto e gravi malformazioni, le riforme legislative sono ferme. Questo proibizionismo alimenta un enorme mercato di aborti clandestini e non sicuri, spesso effettuati con farmaci acquistati illegalmente o metodi tradizionali pericolosi.
- Iran (Il modello teocratico e la "soglia dei 120 giorni")La legge iraniana riflette in modo geometrico la giurisprudenza islamica sciita. L'aborto terapeutico è consentito solo ed esclusivamente prima dei 120 giorni dal concepimento (momento in cui l'Islam ritiene che l'anima entri nel feto). La legge richiede un iter stringente: tre medici specialisti e un medico legale devono certificare che il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita o che la madre rischia di morire. Superati i 120 giorni, l'aborto è considerato omicidio e non vi sono eccezioni applicabili.
Nell'Islam l'aborto è generalmente condannato, ma la sua gravità cambia in base al momento della gravidanza in cui avviene e ai motivi di salute o di forza maggiore.
Il concetto di "animazione" (120 giorni)
Prima dei 120 giorni: Secondo la tradizione islamica e la maggior parte dei giuristi, l'infusione dell'anima (l'animazione) nel feto avviene a circa 120 giorni dal concepimento (4 mesi). Prima di questo termine il feto non è considerato un essere umano completo, anche se l'embrione merita comunque rispetto. Per questo periodo le posizioni dei dotti sono varie: alcuni lo vietano del tutto, mentre altri lo tollerano in presenza di scusanti gravi.
Dopo i 120 giorni: Superati i 120 giorni, l'aborto è considerato unanimemente illecito e proibito (haram), poiché il feto è provvisto di anima ed è a tutti gli effetti una vita umana.
Le motivazioni e le eccezioni
Salute della madre: La maggior parte delle scuole giuridiche islamiche permette l'interruzione della gravidanza se la vita o la salute fisica e mentale della donna sono in grave pericolo. La vita della madre ha la precedenza su quella del feto.
Gravi malformazioni o stupro: Molti giuristi e diverse legislazioni di Paesi islamici accettano l'aborto (sempre prima dei 120 giorni) in casi estremi, come il concepimento frutto di violenza carnale (stupro) o se il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita.
Motivi economici o sociali: Interrompere la gravidanza per motivi legati alla povertà o alla paura di non riuscire a mantenere il figlio è invece condannato dalla tradizione maggioritaria, sebbene alcune scuole storiche minori mostrassero maggiore flessibilità nelle primissime settimane.Le leggi sull'aborto nei Paesi a maggioranza islamica variano sensibilmente e si dividono in tre grandi categorie: quelle altamente permissive, quelle restrittive con eccezioni sanitarie e quelle con divieto quasi totale.
- Paesi con accesso libero (Su richiesta)Pochissimi Stati consentono l'interruzione volontaria di gravidanza su semplice richiesta della donna durante il primo trimestre:
- Tunisia: È stato il primo Paese musulmano a liberalizzare l'aborto su richiesta (fino a 12 settimane), fin dal 1973.
- Turchia: Consente l'aborto su richiesta entro le prime 10 settimane di gestazione.
- Paesi con divieto salvo eccezioni (Il modello più comune)La maggior parte del mondo islamico vieta l'aborto come regola generale, ma applica deroghe legate alla salute:
- Solo per salvare la vita della madre: Paesi come Egitto, Iraq, Indonesia e Siria consentono l'operazione solo se la gravidanza mette in imminente pericolo la sopravvivenza della donna.
- Per la salute fisica o mentale della donna: Stati come Marocco, Giordania e Arabia Saudita estendono la legalità dell'aborto a tutela del benessere psicofisico della madre.
- In caso di stupro o gravi malformazioni: Alcune legislazioni (tra cui l'Iran o l'Algeria, a determinate condizioni mediche) integrano nella propria legge la possibilità di abortire prima del termine dell'animazione (120 giorni) se il feto mostra gravi anomalie incompatibili con la vita o se il concepimento è frutto di violenza.
Paesi con divieto quasi totale
In rari casi, la legge è ancora più rigida rispetto alle flessibilità teoriche della Shari'a:Mauritania: Proibisce l'aborto in modo assoluto e punitivo nella quasi totalità dei casi, senza considerare le flessibilità comuni ad altre scuole giuridiche.
Applicazione pratica e barriere sociali
Anche dove la legge scritta prevede eccezioni (come il pericolo di vita), l'accesso reale alla procedura è fortemente limitato da barriere burocratiche e sociali:- Autorizzazioni multiple: Spesso la legge richiede il certificato firmato da un comitato di due o tre medici specialisti, rallentando i tempi oltre la scadenza legale.
- Consenso maritale: In alcuni contesti è richiesto per legge o per prassi medica il consenso scritto del marito.
- Clandestinità: A causa dello stigma sociale legato alle relazioni fuori dal matrimonio, molte donne ricorrono comunque ad aborti clandestini e rischiosi per non essere perseguite penalmente dalle leggi locali che puniscono il sesso extraconiugale.
Italia e aborto
In Italia l'aborto è legale ed è regolato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978, che permette alla donna di interrompere la gravidanza in strutture pubbliche.Entro i primi 90 giorni (Interruzione Volontaria di Gravidanza - IVG)Requisiti: La donna può richiedere l'IVG per motivi di salute, economici, sociali o familiari.Procedura: È necessario un colloquio con un medico (del consultorio, dell'ospedale o di fiducia) per esaminare le soluzioni alternative e firmare un documento.Periodo di riflessione: Salvo casi di urgenza, la legge impone di aspettare 7 giorni tra il rilascio del documento e l'intervento.Minorenni: È richiesto il consenso dei genitori o del tutore; in caso di rifiuto o impedimento, decide il Giudice tutelare.Dopo i primi 90 giorni (Interruzione Terapeutica di Gravidanza - ITG)L'aborto terapeutico è consentito solo in due casi specifici:Pericolo di vita: Quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna.Salute psicofisica: Quando sono accertate anomalie o malformazioni del feto che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.Metodi di interventoFarmacologico: Tramite la pillola RU486, eseguibile in regime di day hospital o ambulatoriale nei consultori/ospedali fino alla 9ª settimana di gestazione.Chirurgico: Tramite aspirazione o raschiamento in anestesia locale o generale, eseguito in ospedale o day surgery.Il nodo dell'obiezione di coscienzaIl diritto del medico: La Legge 194 permette al personale sanitario di dichiararsi obiezione di coscienza, rifiutando di eseguire l'intervento.La situazione reale: In Italia la percentuale media di ginecologi obiettori è molto alta (spesso superiore al 60-70% a livello nazionale, con forti picchi in alcune regioni del Sud), rendendo a volte difficile trovare strutture con posti disponibili nei tempi di legge.I limiti dell'obiezione: Il medico obiettore non può comunque rifiutarsi di prestare assistenza prima e dopo l'intervento, e deve intervenire se la vita della donna è in imminente pericolo. -
Islam e aborto. Italia e aborto.
Il confronto tra Italia, Tunisia, Egitto, Marocco e Iran mostra modelli giuridici profondamente diversi, che spaziano dal libero accesso all'aborto fino al divieto quasi totale, influenzati dal peso della religione e della tradizione.
Focus sui singoli Paesi
- Italia (Modello Occidentale/Laico)La Legge 194/1978 garantisce l'interruzione volontaria di gravidanza come un diritto sanitario gratuito. Sebbene l'accesso legale sia privo di vincoli morali nei primi 90 giorni, l'ostacolo principale è pratico: la forte presenza di medici obiettori di coscienza rende difficile la tempestività dell'intervento in molte strutture pubbliche. Di contro, l'uso dell'aborto farmacologico (pillola RU486) è in costante e netta crescita sul territorio nazionale.
- Tunisia (L'eccezione nel mondo arabo)Rappresenta un unicum nel panorama dei Paesi a maggioranza musulmana. Ha legalizzato l'aborto su richiesta nel 1973 (addirittura prima dell'Italia e della Francia) sotto la presidenza di Habib Bourguiba, inizialmente come misura di pianificazione demografica. Nonostante una legge molto progressista, le donne non sposate affrontano ancora un forte giudizio e stigma morale da parte del personale sanitario.
- Egitto (Il rigore penale)L'Egitto applica una delle linee più dure al mondo. L'aborto è regolato dal Codice Penale del 1937, che lo considera un reato grave. L'unica deroga non punibile è il pericolo imminente di morte per la partoriente. Le donne che interrompono la gravidanza per motivi socio-economici o perché frutto di relazioni fuori dal matrimonio rischiano pene detentive da 6 mesi a 3 anni.
- Marocco (Il dibattito bloccato)In Marocco l'aborto resta un reato punibile con il carcere. Nonostante anni di mobilitazioni da parte delle associazioni per i diritti umani per estendere la legalità almeno ai casi di stupro, incesto e gravi malformazioni, le riforme legislative sono ferme. Questo proibizionismo alimenta un enorme mercato di aborti clandestini e non sicuri, spesso effettuati con farmaci acquistati illegalmente o metodi tradizionali pericolosi.
- Iran (Il modello teocratico e la "soglia dei 120 giorni")La legge iraniana riflette in modo geometrico la giurisprudenza islamica sciita. L'aborto terapeutico è consentito solo ed esclusivamente prima dei 120 giorni dal concepimento (momento in cui l'Islam ritiene che l'anima entri nel feto). La legge richiede un iter stringente: tre medici specialisti e un medico legale devono certificare che il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita o che la madre rischia di morire. Superati i 120 giorni, l'aborto è considerato omicidio e non vi sono eccezioni applicabili.
Nell'Islam l'aborto è generalmente condannato, ma la sua gravità cambia in base al momento della gravidanza in cui avviene e ai motivi di salute o di forza maggiore.
Il concetto di "animazione" (120 giorni)
Prima dei 120 giorni: Secondo la tradizione islamica e la maggior parte dei giuristi, l'infusione dell'anima (l'animazione) nel feto avviene a circa 120 giorni dal concepimento (4 mesi). Prima di questo termine il feto non è considerato un essere umano completo, anche se l'embrione merita comunque rispetto. Per questo periodo le posizioni dei dotti sono varie: alcuni lo vietano del tutto, mentre altri lo tollerano in presenza di scusanti gravi.
Dopo i 120 giorni: Superati i 120 giorni, l'aborto è considerato unanimemente illecito e proibito (haram), poiché il feto è provvisto di anima ed è a tutti gli effetti una vita umana.
Le motivazioni e le eccezioni
Salute della madre: La maggior parte delle scuole giuridiche islamiche permette l'interruzione della gravidanza se la vita o la salute fisica e mentale della donna sono in grave pericolo. La vita della madre ha la precedenza su quella del feto.
Gravi malformazioni o stupro: Molti giuristi e diverse legislazioni di Paesi islamici accettano l'aborto (sempre prima dei 120 giorni) in casi estremi, come il concepimento frutto di violenza carnale (stupro) o se il feto presenta malformazioni incompatibili con la vita.
Motivi economici o sociali: Interrompere la gravidanza per motivi legati alla povertà o alla paura di non riuscire a mantenere il figlio è invece condannato dalla tradizione maggioritaria, sebbene alcune scuole storiche minori mostrassero maggiore flessibilità nelle primissime settimane.Le leggi sull'aborto nei Paesi a maggioranza islamica variano sensibilmente e si dividono in tre grandi categorie: quelle altamente permissive, quelle restrittive con eccezioni sanitarie e quelle con divieto quasi totale.
- Paesi con accesso libero (Su richiesta)Pochissimi Stati consentono l'interruzione volontaria di gravidanza su semplice richiesta della donna durante il primo trimestre:
- Tunisia: È stato il primo Paese musulmano a liberalizzare l'aborto su richiesta (fino a 12 settimane), fin dal 1973.
- Turchia: Consente l'aborto su richiesta entro le prime 10 settimane di gestazione.
- Paesi con divieto salvo eccezioni (Il modello più comune)La maggior parte del mondo islamico vieta l'aborto come regola generale, ma applica deroghe legate alla salute:
- Solo per salvare la vita della madre: Paesi come Egitto, Iraq, Indonesia e Siria consentono l'operazione solo se la gravidanza mette in imminente pericolo la sopravvivenza della donna.
- Per la salute fisica o mentale della donna: Stati come Marocco, Giordania e Arabia Saudita estendono la legalità dell'aborto a tutela del benessere psicofisico della madre.
- In caso di stupro o gravi malformazioni: Alcune legislazioni (tra cui l'Iran o l'Algeria, a determinate condizioni mediche) integrano nella propria legge la possibilità di abortire prima del termine dell'animazione (120 giorni) se il feto mostra gravi anomalie incompatibili con la vita o se il concepimento è frutto di violenza.
Paesi con divieto quasi totale
In rari casi, la legge è ancora più rigida rispetto alle flessibilità teoriche della Shari'a:Mauritania: Proibisce l'aborto in modo assoluto e punitivo nella quasi totalità dei casi, senza considerare le flessibilità comuni ad altre scuole giuridiche.
Applicazione pratica e barriere sociali
Anche dove la legge scritta prevede eccezioni (come il pericolo di vita), l'accesso reale alla procedura è fortemente limitato da barriere burocratiche e sociali:- Autorizzazioni multiple: Spesso la legge richiede il certificato firmato da un comitato di due o tre medici specialisti, rallentando i tempi oltre la scadenza legale.
- Consenso maritale: In alcuni contesti è richiesto per legge o per prassi medica il consenso scritto del marito.
- Clandestinità: A causa dello stigma sociale legato alle relazioni fuori dal matrimonio, molte donne ricorrono comunque ad aborti clandestini e rischiosi per non essere perseguite penalmente dalle leggi locali che puniscono il sesso extraconiugale.
Italia e aborto
In Italia l'aborto è legale ed è regolato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978, che permette alla donna di interrompere la gravidanza in strutture pubbliche.Entro i primi 90 giorni (Interruzione Volontaria di Gravidanza - IVG)Requisiti: La donna può richiedere l'IVG per motivi di salute, economici, sociali o familiari.Procedura: È necessario un colloquio con un medico (del consultorio, dell'ospedale o di fiducia) per esaminare le soluzioni alternative e firmare un documento.Periodo di riflessione: Salvo casi di urgenza, la legge impone di aspettare 7 giorni tra il rilascio del documento e l'intervento.Minorenni: È richiesto il consenso dei genitori o del tutore; in caso di rifiuto o impedimento, decide il Giudice tutelare.Dopo i primi 90 giorni (Interruzione Terapeutica di Gravidanza - ITG)L'aborto terapeutico è consentito solo in due casi specifici:Pericolo di vita: Quando la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna.Salute psicofisica: Quando sono accertate anomalie o malformazioni del feto che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.Metodi di interventoFarmacologico: Tramite la pillola RU486, eseguibile in regime di day hospital o ambulatoriale nei consultori/ospedali fino alla 9ª settimana di gestazione.Chirurgico: Tramite aspirazione o raschiamento in anestesia locale o generale, eseguito in ospedale o day surgery.Il nodo dell'obiezione di coscienzaIl diritto del medico: La Legge 194 permette al personale sanitario di dichiararsi obiezione di coscienza, rifiutando di eseguire l'intervento.La situazione reale: In Italia la percentuale media di ginecologi obiettori è molto alta (spesso superiore al 60-70% a livello nazionale, con forti picchi in alcune regioni del Sud), rendendo a volte difficile trovare strutture con posti disponibili nei tempi di legge.I limiti dell'obiezione: Il medico obiettore non può comunque rifiutarsi di prestare assistenza prima e dopo l'intervento, e deve intervenire se la vita della donna è in imminente pericolo.
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