NIS 2: arriva il referente CSIRT, il vero braccio operativo della sicurezza informatica italiana

Con la determinazione del 19 settembre 2025, ACN introduce con l’art. 7 la figura del referente CSIRT all’interno degli adempimenti previsti dalla NIS 2. O, per meglio dire, dal decreto di recepimento della direttiva in Italia.

Mentre il punto di contatto è la persona fisica designata dal soggetto NIS che ha il compito di curare l’attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso, il referente CSIRT è una persona delegata da questi che ha il compito di interloquire con lo CSIRT Italia, e di effettuare le notifiche degli incidenti e delle informazioni pertinenti.

Le qualità professionali di questa figura consistono nel possesso di competenze di base in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti informatici, oltre che di una conoscenza approfondita dei sistemi informativi e di rete del soggetto NIS. Tali requisiti devono essere intesi come un presupposto necessario affinché la designazione possa dirsi valida, dal momento che questi è chiamato a svolgere un ruolo eminentemente operativo.

Quali sono gli adempimenti previsti?


La designazione del referente CSIRT avviene a cura del punto di contatto del soggetto NIS attraverso la procedura telematica del Portale ACN fra il 20 novembre e il 31 dicembre 2025. In modo analogo a quanto avviene per i sostituti punto di contatto, è possibile che vengano indicati uno o più sostituti referente CSIRT.

L’art. 7 co. 3 della citata determinazione, stabilisce infatti che:

Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del referente CSIRT, con particolare riferimento alla notifica degli incidenti significativi di cui all’articolo 25 del decreto NIS e relativi seguiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, possono essere designati uno o più sostituti referente CSIRT.

Questi sostituti, qualora designati, fungono da supporto per il referente CSIRT nell’esercizio delle proprie funzioni e hanno la facoltà di svolgerle per suo conto, dal momento che devono possedere i medesimi requisiti soggettivi di conoscenze e competenze di questi.

A differenza dei sostituti punto di contatto, per i quali la designazione è da intendersi come generalmente obbligatoria a meno che il soggetto NIS non versi “nell’impossibilità materiale di effettuare tale adempimento, in quanto il punto di
contatto è l’unica persona fisica operante nell’organizzazione
“, la previsione in organigramma di sostituti CSIRT è una facoltà dell’organizzazione. Ovviamente, l’organizzazione dovrà comunque essere in grado di mantenere la capacità di notificare gli incidenti significativi secondo le previsioni dell’art. 25 del decreto di recepimento della NIS 2.

Il referente CSIRT può essere esterno?


Mentre la deliberazione è chiara nell’escludere che il punto di contatto possa essere un soggetto esterno (il quale ovviamente può ben avvalersi di consulenti e supporto esterni), la stessa previsione non ricorre con riferimento al referente CSIRT.

Pertanto, si può ritenere che, salvo precisazioni di contrario avviso, questa funzione possa essere esternalizzata, sebbene tale opzione debba logicamente prevedere una chiara definizione dei livelli di servizio, nonché valutare che sussistano le capacità adeguate per ricoprire tale ruolo. Capacità che non possono certo limitarsi al possesso di competenze e conoscenze richieste per la funzione, ma che devono presentare evidenze circa la garanzia di un’interlocuzione efficace e tempestiva con lo CSIRT Italia. Soprattutto per la gestione tempestiva degli incidenti.

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